Allestimento di Palchi per Spettacoli e Manifestazioni: Norme, Figure Coinvolte e Requisiti Tecnici secondo la Normativa Italiana

Allestimento di Palchi per Spettacoli e Manifestazioni: Norme, Figure Coinvolte e Requisiti Tecnici secondo la Normativa Italiana

palco per manifestazioni

– Definizione di Opera Temporanea (OT)

Un’Opera Temporanea (OT) è un'opera di ingegneria civile progettata per essere montata, smontata e riutilizzata più volte. Deve essere rimossa dopo il raggiungimento degli scopi previsti, oppure entro i limiti temporali fissati in fase progettuale. In questo contesto, il palco rappresenta la principale OT considerata, costituito da una pedana, strutture verticali e copertura superiore.

Normativa italiana per l’allestimento di palchi e strutture temporanee

Nel contesto italiano, non esiste attualmente una normativa UNI unificata che disciplini nel dettaglio le opere temporanee come pedane, coperture, torri, pareti e strutture di supporto per eventi. Tuttavia, vengono applicate alcune norme europee e specifiche tecniche nazionali che interessano vari aspetti di queste installazioni.

Una delle principali normative adottate è la UNI EN 13782:2006, che si applica alle tende installate temporaneamente e in modo itinerante con superficie superiore ai 50 m². Questa norma stabilisce i requisiti di sicurezza per progettazione, montaggio, manutenzione e verifica. Per tende di dimensioni inferiori, è sufficiente che il produttore fornisca documentazione sulla resistenza al fuoco del tessuto e sulla stabilità.

Un altro riferimento importante è la UNI 11580:2015, che riguarda gli elementi strutturali in alluminio o acciaio utilizzati nel settore dello spettacolo. La norma definisce specifiche per la progettazione e l'ispezione di tralicci, torri, archi e strutture complesse, anche decorative o mobili, e rimanda ad altri standard come le serie UNI EN 1090 e gli Eurocodici per calcoli strutturali.

Parallelamente, per quanto riguarda l’allestimento degli spazi destinati al pubblico, si applicano le norme della serie UNI EN 13200, che trattano:

  • Le caratteristiche generali degli spazi per spettatori (Parte 1)
    I requisiti per elementi di separazione (Parte 3)
  • Le specifiche tecniche per le sedute (Parte 4)
  • Le tribune telescopiche (Parte 5)
  • Le tribune smontabili o temporanee (Parte 6)
  • Le vie di accesso e uscita del pubblico (Parte 7)

Tutte queste norme si applicano a installazioni sia permanenti che temporanee, come stadi, palazzetti, teatri e strutture all’aperto.

Infine, merita una menzione la norma CNR 10027:85, che fornisce indicazioni tecniche per la progettazione, il collaudo e la manutenzione di strutture in acciaio per opere provvisionali, comprese le tribune temporanee, le torri di servizio, i ponteggi e le centine. Questa normativa considera due macro-categorie: strutture per eventi e manifestazioni da un lato, e attrezzature di sostegno per l’edilizia dall’altro.

 – Tipologie Costruttive dei Palchi

I palchi sono composti da elementi prefabbricati (pedane, coperture, torri, americane) con funzioni specifiche: pedane fisse o mobili, coperture sollevabili, torri, intelaiature e tralicci, paranchi, argani, zavorre. Ogni parte è progettata per supportare impianti audio, luci, scenotecnica.

 – Elementi Costruttivi

I componenti principali includono: tralicci, elementi di ponteggio, giunti modulari (a cubo, angolari), sistemi di movimentazione (paranchi elettrici), strutture per ancoraggio e zavorratura.

 – Figure Coinvolte e Responsabilità

Committente: ha potere decisionale e spesa. Raccoglie documentazione e verifica l’idoneità delle imprese.
Legale rappresentante del sito: titolare del luogo di installazione.
Progettista: responsabile della progettazione strutturale del palco.
Coordinatori per la Sicurezza: uno in fase progettuale, uno in fase esecutiva.
Imprese affidatarie/esecutrici: titolari dell’appalto e operativamente coinvolte.
Lavoratore autonomo, Preposto, Lavoratore: con compiti specifici.
Fabbricante e Fornitore: producono e forniscono i componenti strutturali.

– Analisi Strutturale e Stabilità

Ogni struttura deve essere verificata con calcoli e modellazioni, considerando: carichi statici e dinamici, portanza del terreno, effetti del vento, vincoli e configurazioni, materiali.

– Sito di Installazione

La sicurezza parte dalla conoscenza del sito: capacità portante del suolo, presenza di sottoservizi, condizioni ambientali, punti di ancoraggio preesistenti, spazio operativo.

 – Montaggio, Smontaggio e Allestimento

Le fasi più critiche. Richiedono: schemi esecutivi, istruzioni dettagliate del fabbricante, controlli su collegamenti e verticalità, documento di corretto montaggio redatto da tecnico abilitato.

– Idoneità all’Impiego

Una struttura è idonea se: conforme al progetto, correttamente montata/smontata, utilizzata e manutenuta secondo indicazioni, verificata periodicamente.

 – Verifiche

Tipologie: regolari (a ogni installazione), periodiche (almeno ogni 12 mesi), straordinarie (dopo eventi eccezionali).
Documentazione: tabelle di verifica, controlli visivi su danni, deformazioni, crepe, ecc.

 – Requisiti Formativi del Personale

Il personale deve ricevere formazione e addestramento per: DPI anticaduta, sistemi con funi, procedure di montaggio, gestione emergenze, uso attrezzature specifiche.

palco modulare

 Appendice – Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Palchi per spettacoli ed eventi similari 
54 Bibliografia
 
D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e s.m.i. Attuazione della diretti va 89/686/CEE del Consiglio del 21
Dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. i. Attuazione dell'articolo 1 del la legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Temporary demountable structures - Guidance on procurement, design and use – Third edition,
The Institution of Structural Engineers, 2007.
Approved standard – Rigger training, OPITO, 2013.
The event safety guide, Event Safety Alliance (ESA), 2014.
ANSI E1.21-2013 - Temporary Structures Used for Technical Production of Outdoor Entertainment
Events Palchi per spettacoli ed eventi similari 
55 Appendice Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
 palco per scuola
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO  il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: ‘ Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro ’, di seguito d.lgs 81/08;
VISTO  l’articolo 32, comma 1, lettera g- bis, del decreto legge n. 69 del 2013, come
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale all’articolo 88, del d.lgs 81/08 ha aggiunto il comma 2-bis che prevede: ‘2-bis. Le disposizioni di cui al presente
titolo si applicano agli spettacoli musi cali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto del le particolari esigenze connesse allo
svolgimento delle relative attività, individ uate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto c on il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013’.
SENTITA la Commissione consultiva permanente per  la salute e sicurezza sul lavoro di cui
all’articolo 6 del d.lgs 81/08, alle riun ioni del 25 settembre, 23 ottobre, 27
novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014;
CONSIDERATE le particolari esigenze connesse allo  svolgimento delle attività di lavoro tipiche
degli spettacoli musicali, cinematografici, t eatrali e delle manifestazioni fieristiche;
CONSIDERATA l’opportunità di fornire specifiche in dicazioni per la tutela della salute e della
sicurezza degli operatori dello spettacolo  e delle manifestazioni fieristiche.
DECRETA: Palchi per spettacoli ed eventi similari 
56 CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs 81/08 si applicano alle attività di cui al comma 2
secondo le modalità previste dagli ar ticoli 3 e 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente dec reto si applicano, ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di montaggio e smontaggio di opere
temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e
scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, ci nematografici, teatrali e di intrattenimento,
fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente dec reto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del
d.lgs 81/08, fatte salve le altre disposizi oni dello stesso d.lgs 81/08, non operano per le
attività:  
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di
cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza  fino ai 2 m rispetto a un piano stabile,
non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di  travi o graticci sospesi a stativi o a torri
con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non
superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con
elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le
configurazioni e i carichi massimi, previsti  dallo stesso, la cui altezza complessiva
rispetto a un piano stabile, compresi gli el ementi di copertura direttamente collegati alla
struttura di appoggio, non superi 7 m.
Articolo 2
Particolari esigenze
1. Per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente
decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche degli spettacoli musicali, cinemat ografici e teatrali di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici ne lle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavo ratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di
lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra
loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in  tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologi che e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti. Palchi per spettacoli ed eventi similari  
57 Articolo 3
Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs 81/08
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività  di cui all’articolo 1, comma 2, le disposizioni
di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs 81/08 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs 81/08 si
intende: il luogo nel quale si svolgono le a ttività di cui all’articolo 1, comma 2.
b) per la definizione di committente di  cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08
si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa,
per conto del quale vengono realizzate le a ttività di cui all’articolo 1, comma 2,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione; 
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del
d.lgs 81/08 deve acquisire le inform azioni di cui all’allegato I;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai  fini dell’articolo 90, comma 2 del d.lgs 81/08
prende in considerazione unicamente il docu mento di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera a) del d.lgs 81/08;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del d.lg s 81/08, non si applica la previsione di cui al
secondo periodo;
f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del
d.lgs 81/08 verifica l’idoneità tecnico professi onale mediante l’acquisizione del certificato
di iscrizione alla camera di commercio indus tria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocerti ficazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs 81/08. Non trovano applicazione le
disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese
esecutrici straniere la verifica dell’idoneità  tecnico professionale può essere dimostrata
per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 90, commi 10 e 11 e articolo
91, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08;
h) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs 81/08, i
contenuti minimi, rispettivamente, del piano operativo di sicurezza e del piano di sicurezza e di coordinamento sono definiti dall’allegato III;
i) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lg s 81/08, copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
j) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d. lgs 81/08, su iniziativa dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49
del d.lgs 81/08 al fine di realizzare un  coordinamento tra i rappresentanti stessi.
Articolo 4
Applicazione del Capo II del Titolo IV del D.lgs 81/08
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs 81/08 valgono, in quanto applicabili,
tenuto conto delle particolari esigenze connesse a lle attività di cui all’articolo 1, comma 2:
a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs 81 /08, la costruzione delle opere temporanee può
essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi,
incaricati delle attività di cui all’articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 116 del d.lgs 81/08, devono ri cevere a cura del datore di lavoro una Palchi per spettacoli ed eventi similari 
58 eventuale ulteriore formazione, informazione  e addestramento adeguati e specifici, tali
da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività  di montaggio e smontaggio di opere temporanee,
hanno l’obbligo di formazione di cui all’alle gato XXI del d.lgs 81/08 prevista per gli
addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre
affinché detti lavoratori, ricevano una eventua le ulteriore formazione, informazione e
addestramento adeguati e specifici, tali da consenti re lo svolgimento di dette attività in
modo idoneo e sicuro.

palco gamba pieghevole
CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Articolo 5
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) Gestore: soggetto giuridico ch e gestisce il Quartiere fieristico;
b) Organizzatore: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
c) Espositore: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica
con disponibilità di un’area specifica;
d) Allestitore: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand,
smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;
e) Stand: singola area destinata alla parteci pazione alla manifestazione fieristica
dell’Espositore;
f) Spazio complementare allestito: area allestit a destinata a sale convegni, mostre, uffici e
altri servizi a supporto dell’esposizione fieristica;
g) Quartiere fieristico: struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione
fieristica, dotata di una propria organizzazione l ogistica e relativa agibilità, destinata allo
svolgimento di manifestazioni fieristiche;
h) Struttura allestitiva: insieme degli elementi utilizzati per l’allestimento di uno stand o di
uno spazio complementare allestito;
i) Tendostruttura: struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.
Articolo 6
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del Titolo IV del d.lgs 81/08 si applicano alle attività di cui al comma 2
secondo le modalità previste dal Capo II del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, alle  attività di approntamento e smantellamento di
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.
3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV
del d.lgs 81/08, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs 81/08, non operano per le attività di cui al comma 2, in caso di:
a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile; Palchi per spettacoli ed eventi similari 
59 b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del
piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi
prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i
carichi massimi, previsti dall o stesso, la cui altezza comple ssiva, compresi gli elementi
di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di
altezza rispetto a un piano stabile.
Articolo 7
Particolari esigenze
1. Per le attività di cui all’articolo 6, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente
decreto, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro
tipiche delle manifestazioni fieristiche di seguito indicate:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata
variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavo ratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di
lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra
loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento
programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali; g) rischi derivanti dalle condizioni meteorolog iche e ambientali in relazione alle attività da
svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico.
Articolo 8
Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs 81/08
1. Per le particolari esigenze connesse alle attività  di cui all’articolo 6, comma 2, le disposizioni
di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs 81/08 tengono conto che:
a) per la definizione di cantiere di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs 81/08 si
intende: il luogo nel quale si svolgono le a ttività di cui all’articolo 6, comma 2;
b) per la definizione di committente di  cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08
si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che
esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui
all’articolo 6, comma 2, limitatamente all’am bito di esplicazione dei richiamati poteri;
c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 1, lettera a) del
d.lgs 81/08 deve acquisire le informazioni di cui agli allegati IV e V, relative agli spazi
ove realizzare le attività di cui all’articolo 6, comma 2;
d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 2, del d.lgs 81/08
prende in considerazione unicamente il docu mento di cui all’articolo 91, comma 1,
lettera a) del d.lgs 81/08;
e) ai fini dell’articolo 90, comma 7 del D.lgs 81/08, non si applica la previsione di cui al
secondo periodo; Palchi per spettacoli ed eventi similari 
60 f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell’articolo 90, comma 9, lettera a) del
d.lgs 81/08 verifica l’idoneità tecnico professi onale mediante l’acquisizione del certificato
di iscrizione alla camera di commercio indus tria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocerti ficazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs 81/08. Non trovano applicazione le
disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese
esecutrici straniere la verifica dell’idoneità  tecnico professionale può essere dimostrata
per mezzo del modello di cui all’allegato II;
g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera h) e 91, comma 1, lettera a) del d.lgs 81/08, i
contenuti minimi, rispettivamente, del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza sono definiti dall ’allegato VI e devono tenere conto delle
informazioni di cui all’allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di
valutazione dei rischi di cui all’articolo  26 del d.lgs 81/08, redatto dal gestore o
dall’organizzatore, i cui contenuti mini mi sono descritti nell’allegato V;
h) non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 10 e 11  e
all’articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08;
i) la recinzione di cantiere di cui all’articolo 96, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08, a seguito
di specifica valutazione del rischio, può es sere sostituita con opportuna sorveglianza;
j) ai fini dell’articolo 100, comma 4 del d.lg s 81/08, copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell’inizio dei lavori;
k) ai fini dell’articolo 102, comma 1 del d. lgs 81/08, su iniziativa dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell’articolo 49
del d.lgs 81/08 al fine di realizzare un  coordinamento tra i rappresentanti stessi.
Articolo 9
Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs 81/08
1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs 81/08 valgono in quanto applicabili,
tenuto conto delle particolari esigenze connesse al le attività di cui all’articolo 6, comma 2.
La recinzione di cantiere di cui all’articolo  109, comma 1 del d.lgs 81/08, a seguito di
specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.
Articolo 10
Monitoraggio e pubblicazione
1. Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del pr esente decreto il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, d’intesa co n il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della
applicazione di quanto previsto dal medes imo decreto rielaborandone eventualmente i
contenuti.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito  internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali viene fornita notizia a mezzo  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
Roma,  22 luglio 2014
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI  IL MINISTRO DELLA SALUTE
(Giuliano Poletti)  (Beatrice Lorenzin) Palchi per spettacoli ed eventi similari 
61 Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea
 
1. Le informazioni minime concernenti il sito  di installazione dell’opera temporanea sono di
seguito riportate:
a) dimensioni del luogo di installazione del l’opera temporanea anche in relazione alla
movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l’opera temporanea e le relative
attrezzature;
b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in
relazione alle sollecitazioni indotte dall’opera temporanea;
c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il
sollevamento di americane o altre attrezzature;
d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture
sotterranee di servizi, viabilità;
e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.

palcchi per manifestazioni comunatli
  Palchi per spettacoli ed eventi similari 

 63 Allegato III – Contenuti minimi del piano di si curezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza per gli spettacoli musicali, ci nematografici, teatrali e di intrattenimento
 
Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 1, comma 2, i contenuti minimi
dell’allegato XV del d.lgs 81/08 tengono conto che:
1. non operano:
a) la lettera i) del punto 1.1.1;
b) le lettere i) e n) del punto 2.2.2;
c) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m)  del punto 2.2.3;
d) il punto 3.1; e) la lettera e) del punto 3.2.1;
f) il punto 3.2.2;
g) la lettera d) del punto 4.1.1.;
h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.
2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:  
a) il punto  2.1.4  è sostituito con il seguente:  
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicat ive di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;
b) il punto  2.1.5 è sostituito con il seguente: 
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauri ente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato
nell’allegato III.1;
c) il punto  2.2.1. è sostituito con il seguente: 
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere , il PSC contiene l'analisi degli elementi
essenziali di cui all'allegato I, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per
l'area circostante.
d) il punto  2.3.1. è sostituito con il seguente: 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di la voratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori;
e) il titolo 3. è sostituito con il seguente:

 
 3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
f) il titolo  3.2. è sostituito dal seguente:
3.2. - Contenuti minimi;
g) la lettera  d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente
  d) l'elenco degli apprestamenti e delle attr ezzature utilizzati nel cantiere;
  Palchi per spettacoli ed eventi similari 
64 Allegato III.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell’allegato XV del d.l.gs. 81/08
 
1. Per le particolari esigenze connesse alle atti vità di cui all’articolo 1, comma 2, i contenuti
minimi dell’allegato XV.1 del d.lgs 81/08 tengono conto che trovano applicazione le
seguenti caratterizzazioni:
a) il punto  1.  è sostituito con il seguente:  
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti;
passerelle; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi; refettori; locali di
ricovero e di riposo; recinzioni di cantiere;
b) il punto  2.  è sostituito con il seguente: 
2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici
di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche; impianti antincendio; impi anti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo.
  Palchi per spettacoli ed eventi similari 
65 Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico
 
1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o
dall’organizzatore relativamente:
a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;
b) alla viabilità;
c) alla logistica in generale;
d) agli impianti a rete fissa installati.
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66 Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui
all’articolo 26 del d.lgs 81/08 per le manifestazioni fieristiche
 
1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di  cui all’articolo 26 del d.lgs 81/08, è specifico
per ogni manifestazione fieristica, i suoi cont enuti sono il risultato di scelte progettuali ed
organizzative conformi all’articolo 15 del d.lgs 81/08, con particolare riguardo al contesto e
al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno: 
a) Orari e date di svolgimento delle attivi tà di allestimento e disallestimento;
b) Caratteristiche del quartiere fieristico;
c) Modalità di accesso e logi stica del quartiere fieristico;
d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;
e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti dur ante le fasi di allestimento e disallestimento
e relative misure preventive e protettive da adottare.
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67 Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche
 
Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all’articolo 6, comma 2, i contenuti minimi
dell’allegato XV del d.lgs 81/08 tengono conto che:
1. non operano: 
a) la lettera i) del punto 1.1.1;
b) le lettere i) e n) del punto 2.2.2;
c) le lettere b); b-bis); d); e); f); g); l); m)  del punto 2.2.3;
d) il punto 3.1; e) la lettera e) del punto 3.2.1;
f) il punto 3.2.2;
g) la lettera d) del punto 4.1.1.;
h) i punti 4.1.2.; 4.1.5.; 4.1.6.
2. trovano applicazione le seguenti caratterizzazioni:  
a) la lettera a) del punto 1.1.1. è sostituita con la seguente: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di
ideazione/studio delle strutture allestitive in collaborazione con il coordinatore per
la progettazione, al fine di garantire l' eliminazione o la riduzione al minimo dei
rischi di lavoro. L’ ideazione/studio delle strutture allestitive è effettuata nel campo
delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) il punto  2.1.4. è sostituito con il seguente: 
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicat ive di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria;
c) il punto  2.1.5 è sostituito con il seguente: 
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauri ente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell’allegato VI.1;
d) il punto  2.2.1. è sostituito con il seguente: 
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere , il PSC contiene l'analisi degli elementi
essenziali di cui agli allegato IV e V, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il
cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazion i di cantiere possono comportare per
l'area circostante.
e) il punto  2.3.1. è sostituito con il seguente: 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di la voratori autonomi, e predispone il
cronoprogramma dei lavori;
f) il titolo  3. è sostituito dal seguente:  


68   3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA;
g) il titolo  3.2. è sostituito dal seguente:
  3.2. - Contenuti minimi;
h) la lettera  d) del punto 3.2.1. è sostituita dalla seguente: 
  d)  l'elenco degli apprestamenti e delle attrezzature utilizzati nel cantiere;
i) la lettera  g) del punto 4.1.1. è sostituita dalla seguente: 
g)  delle misure di coordinamento relati ve all’uso comune di apprestamenti e
attrezzature;
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69 Allegato VI.1 – Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla
definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
 
1) Per le particolari esigenze connesse alle attività  di cui all’articolo 6, comma 2, i contenuti minimi
dell’allegato XV.1 del d.lgs 81/08 tengono cont o che trovano applicazione le seguenti
caratterizzazioni:
a) il punto  1. è sostituito con il seguente:
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; parapetti; passerelle;
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo
qualora non predisposti dal gestore;
b) il punto  2. è sostituito con il seguente:
2. Le attrezzature comprendono: autogrù; argani; elevatori; impianti elettrici di
cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti
antincendio, impianti di adduzione di ac qua, gas, ed energia di qualsiasi tipo
qualora non predisposti dal gestore.
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70 Appendice Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
  
 
CAPO I
 Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

 

1   Campo di applicazione  L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, di seguito denominato DI, individua
quale campo di applicazione le attività di  montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di
seguito denominate OT, realizzate per spettaco li musicali, cinematografici e teatrali. Sono
comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci,
audio, video e in generale scenotecnici e le lavora zioni accessorie correlate, quali ad esempio:
carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolg ono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio
delle OT.
 Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in
genere che si avvalgono di OT.
 Sono escluse dall’applicazione del DI e dall’appl icazione del Capo I del Titolo IV del decreto
legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni,  di seguito denominato
d.lgs 81/08: 
 il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non
connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più
modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non
implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs 81/08.
-il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con
sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel
caso di stativi e 8 m nel caso di  torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua
interezza ovvero comprensiva degli element i di sostegno con appoggio al pavimento. Tali
OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva  e da limitate dimensioni, le cui fasi di
realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio
effettuato al suolo o sul piano del palco di tr avi, sistemi di travi o graticci che vengono
portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di
ancoraggio fissi in strutture permanenti, spec ificamente destinate (teatri, palazzetti dello
sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.
-il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricat e, realizzate con elementi prodotti da un
unico fabbricante, montate secondo le indicazion i, le configurazioni e i carichi massimi,
previsti dallo stesso, la cui altezza compless iva rispetto a un piano stabile, compresi gli
elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m
misurati all’estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi
comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo
configurazioni predefinite. 
 
2   Particolari esigenze
 L’articolo 2 del DI elenca le particolari esi genze che caratterizzano le attività di montaggio e
smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto al l’emanazione dello stesso DI ai fini
dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs 81/08. Palchi per spettacoli ed eventi similari 
71 3   Terminologia e definizioni
3.1 – Cantiere
 È il luogo ove si svolgono le attività di m ontaggio e smontaggio di OT, compreso il loro
allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali.


3.2 – Opere Temporanee
 Le OT considerate in questo documento sono prevalentemente:- temporanee; 
-modulari; 
-montabili / smontabili
; trasportabili; -reimpiegabili.
 Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro,
ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità
specifica (accoglienza della prestazione artistic a, della proiezione cinematografica, della
rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubbl ico, supporto di attrezzature di sollevamento,
di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).
 I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:
-elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
-elementi di ponteggi;
-elementi per tribune;  elementi di raccordo e di giunzione; 
-elementi di movimentazione (par anchi elettrici a catena, ecc.);
-ecc..


 Il palco è l’OT sopra cui si svolge l'azione di  esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il
palco, realizzato mediante struttura metallica o di  altro materiale, è generalmente costituito da una
pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e
dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera,
generalmente a terra e portata in quota con sistem i di sollevamento manuali o motorizzati; essa
può essere utilizzata per il supporto delle attre zzature audio, video, luci e scenotecniche. 
Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.
Gli impianti luci e audio nonché gli altri ma teriali scenografici vengono sollevati ed appesi
alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata
‘americana’. Tale travatura reticolare è montat a su supporti (motorizzati o non, ad argano o a
paranco, ecc.) che ne permettono la movimentaz ione in senso verticale e/o orizzontale.
La pedana può essere fissa, semovente ovvero  dotata di ruote per consentire la
contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo si stema permette di separare l’area di appendimento
delle strutture dall’area di allestim ento della pedana e degli strumenti.
La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della
pedana stessa per esigenze scenografiche.
Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi
video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura
che devono sostenere. Ad esempio: 
-a torre per i proiettori di luce, sistem i audio, postazione regia e riprese video,  
72- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, - a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico,
ecc. 
Queste opere possono essere posizionate in qual siasi zona del sito in cui si effettua lo
spettacolo.


3.3 – Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per
conto del quale vengono realizzate le attività di  montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro
allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali indipendent emente da eventuali frazionamenti della loro
realizzazione.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale
committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs
81/08. 
 Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo
89 del d.lgs81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli
obblighi limitatamente all’incarico conferito al re sponsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che
la designazione dei coordinatori non esonera il co mmittente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs 81 del 2008.
 Il committente raccoglie e mette a disposiz ione, dei soggetti interessati (progettista,
coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il si to di installazione dell’OT di cui all’Allegato I del
DI e le documentazioni e le certificazioni dell’opera temporanea da tenere a disposizione degli
utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco
necessario e non esaustivo.
 
4   Luogo o sito dello spettacolo
 Nella prassi comune le situazioni  in cui avrà luogo l’evento sono:
Al coperto: All’aperto:
-teatri -piazze
-palazzetti -stadi
-tendostrutture -parchi
-ecc. ecc.
Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare
devono essere valutate in funzione delle caratt eristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.
È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad
esempio:
-dimensioni del luogo di installazione della OT  in relazione alla movimentazione in sicurezza
degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
-portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione
alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della
stessa;
-strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di  americane o dispositivi similari o di idonei
punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le 
caratteristiche dei carichi ma ssimi sospesi ammissibili.
-caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.

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73 Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà  predisporre la documentazione riportante le
suddette caratteristiche del sito di cui all’Allegato I del DI e metterla a disposizione del committente.
 
5   Misure preventive
Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applic ative dei precetti del Capo I e II del  Titolo
IV del d.lgs 81/08 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di
montaggio e smontaggio delle OT. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste
particolare importanza quanto di seguito riportato.
5.1 – Valutazione idoneità delle imprese
Il committente ha il preciso obbligo di verificare  preliminarmente all’affidamento dei lavori
l’idoneità tecnico professionale delle imprese af fidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori
autonomi a cui intende affidare i lavori. Per le atti vità che rientrano nel campo di applicazione del
DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso d egli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII
del d.lgs 81/08. Nel caso di subappalti o contratti d’opera, per le imprese affidatarie valgono gli
obblighi di cui all’articolo 97 d.lgs 81/08.
  Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico
professionale mediante l’utilizzo del m odello riportato nell’Allegato II del DI.
5.2 – Contenuti minimi dei piani della sicurezza
L’Allegato III del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei
piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore
oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazi oni di cui all’Allegato III trovano applicazione i
modelli semplificati del piano operativo di sicu rezza (POS) e del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.
Nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenut e, tali da rientrare nelle esclusioni di cui
all’articolo 1, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite
mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs
81/08.
5.3 – Realizzazione della OT e lavori in quota
I lavori di montaggio, smontaggio, allestiment o e disallestimento di una OT possono essere
svolti senza l’ausilio di opere provvisionali diverse dalla stessa OT qualora la stessa OT sia in
grado di permettere di svolgere le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l’utilizzo di
DPI o di sistemi di accesso e posizionamen to mediante funi. È necessario che nella
documentazione di progetto della OT, contestualment e all’esplicitazione delle procedure di lavoro,
vengano individuati i punti di ancoraggio che permet tono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi. 
Le altre disposizioni di cui al Capo II del Ti tolo IV del d.lgs 81/08, in quanto applicabili,
rimangono comunque vigenti.
In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:
-avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione
dell’evento
-avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
-sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
-venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la
corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto Palchi per spettacoli ed eventi similari 
74-
sia garantito il controllo e la manutenzione deg li elementi delle OT secondo le informazioni
fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche
tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti
la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell’A llegato XIX del d.lgs 81/08. 
 
6   Requisiti formativi
Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazio ne e l’informazione di cui agli articoli 36 e 37
del d.lgs81 del 2008. In particolare la formazione dei  lavoratori deve avvenire con le modalità di cui
all’Accordo Stato-Regioni e provincie Aut onome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Per ogni evento devono essere identificate le attr ezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome
di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di
formazione/addestramento obbligatori specif ici per alcune categorie di lavoratori.
-Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addes tramento specifici previsti dall’articolo 77,
comma 4, lettera h) del d.lgs 81/08, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera
a) del medesimo Decreto. La frequenza ai cors i di cui all’Allegato XXI del d.lgs 81/08 è
considerata assolvimento a tale obbligo.
- Formazione e addestramento all’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi (ai sensi dell’Allegato XXI del d.lgs 81 del 2008)
L’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all’Allegato XXI del d.lgs 81/08.
- Formazione e addestramento al montaggio della O.T. 
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli
obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del d. lgs 81/08. Nel caso di utilizzo di elementi non
rientranti tra quelli facenti parte delle autorizz azioni ministeriali di cui all’articolo 131 del
d.lgs 81/08, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore
formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all’apprendimento
di tecniche operative adeguate ad eseguire in  condizioni di sicurezza le attività di
montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT.
-Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza 
I lavoratori designati per i compiti di cui all’ar ticolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08,
ricevono adeguata e specifica formazione secondo  l’articolo 37, comma 9 del medesimo
decreto. 
-Formazione e addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari 
L’utilizzo di attrezzature che richiedono c onoscenza e responsabilità particolari, ad esempio
piattaforma di lavoro mobile elevabile o di  carrello elevatore semovente con conducente,
richiede una specifica formazione di cui all’Ac cordo Stato Regioni e provincie Autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Palchi per spettacoli ed eventi similari 
75 CAPO II.

Manifestazioni fieristiche

 
1   Campo di applicazione
Ai fini della tutela della salute e della sicure zza dei lavoratori, il Capo II del DI concerne le
disposizioni relative all’attività di approntam ento e smantellamento di strutture allestitive,
tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Tali disposizioni si
applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smont aggio di strutture allestitive, tendostrutture
o opere temporanee, configurandosi un’attività assimilabile a quella cantieristica.
Sono escluse dal campo di applicazione le struttu re allestitive aventi un ridotto sviluppo in
altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle st rutture allestitive biplanari, il secondo livello di
contenute dimensioni, inferiore a 100 m2.
Sono anche escluse le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e
strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni
circa configurazioni e carichi massimi.
Se nel contesto di manifestazioni fieristi che vengono allestite specifiche opere temporanee
destinate a spettacoli musicali, cinematografici e t eatrali, per queste trova applicazione il Capo I del
DI.
 
2   Particolari esigenze
 L’articolo 7 del DI elenca le particolari esi genze che caratterizzano le attività di montaggio e
smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee. Esigenze che hanno
condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs 81/08.
 
3   Terminologia del settore e definizioni 


3.1 – Terminologia del settore
L’articolo 5 del DI riporta le defini zioni in uso nel settore fieristico. 
3.2 – Cantiere
 È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura
allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All’interno di un quartiere fieristico vi possono
essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente. 
3.3 – Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per
conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale
committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs
81/08. 
Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo
89 del d.lgs 81/08 ed è esonerato dalle respons abilità connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsab ile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la
designazione dei coordinatori non esonera il commi ttente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs 81/08.  Palchi per spettacoli ed eventi similari 


76 Il committente raccoglie e mette a disposizi one, dei soggetti interessati (progettista,
coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il si to di installazione della struttura allestitiva,
tendostruttura o opera temporanea di cui all’Allegato IV del DI e le eventuali documentazioni e le
certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione
degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale
elenco necessario e non esaustivo.
 
4   Luogo o sito della manifestazione
Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’installazione di strutture allestitive, 
tendostrutture o opere temporanee sono:
-all’interno di una struttura organizzata, al chiuso o all’aperto;
-all’interno di un’area organizzata una tantum per il particolare evento.
Al fine della realizzazione delle strutture al lestitive, tendostrutture o opere temporanee è
necessario individuare le principali caratteristiche  tecniche del sito di installazione, ed almeno
quelle riportate nell’Allegato IV al DI.
Il gestore del sito di installazione dovrà predi sporre la documentazione riportante le suddette
caratteristiche e metterla a disposizione del committente.
Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l’esistenza di
interferenze fra le proprie attività e quelle dei c antieri in allestimento per conto degli espositori,
deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di
valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del  d.lgs 81/08 i cui contenuti minimi sono riportati
nell’Allegato V del DI. 
 
5   Misure preventive 
L’articolo 8 e 9 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo
IV del d.lgs 81/08 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di
approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per
manifestazioni fieristiche. Oltre a quanto già es presso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare
importanza quanto di seguito riportato.
5.1 – Valutazione idoneità delle imprese
Il committente ha il preciso obbligo di verificare  preliminarmente all’affidamento dei lavori 
l’idoneità tecnico professionale delle imprese af fidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori
autonomi a cui intende affidare i lavori di allestiment o. Per le attività che rientrano nel campo di
applicazione del DI detta valutazione può essere svol ta, attraverso l’acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordi ne al possesso degli altri requisiti previsti
dall’Allegato XVII del d.lgs 81/08. Nel caso di subappalti o contratti d’opera, per le imprese
affidatarie valgono gli obblighi di cui all’articolo 97 del d.lgs 81/08. 
Le imprese straniere possono dimostrare al  Committente la loro idoneità tecnico
professionale mediante l’utilizzo del m odello riportato nell’Allegato II del DI. 
5.2 – Contenuti minimi dei piani della sicurezza
L’Allegato VI del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei
piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore
oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazion i di cui all’Allegato VI trovano applicazione i
modelli semplificati del piano operativo di sicu rezza (POS) e del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.

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77 Nel caso in cui le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee abbiano
dimensioni contenute, tali da rientrare nelle escl usioni di cui all’articolo 6, comma 3 del DI, le
interferenze fra le varie attività lavorative debb ono essere gestite mediante il coordinamento e la
cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs 81/08.
5.3 – Realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee 
Nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere
temporanee è prevista la possibilità di svolgere le  attività senza l’installazione di una specifica
recinzione dell’area di cantiere e di sostituire  quest’ultima con un’apposita sorveglianza. 
Le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs 81/08, per quanto applicabili
rimangono comunque vigenti.
In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio delle strutture
allestitive, tendostrutture o opere temporanee:
 -tenga conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed
individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare
 -tenga conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti
 -tenga conto di eventuali rischi che le lavorazi oni di cantiere possono comportare per l’area
circostante e per gli altri cantieri attigui
 -avvenga secondo quanto previsto  da uno specifico progetto 
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
 -sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati  avvenga a seguito di adeguato controllo e manutenzione degli elementi costituenti le
strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, secondo le informazioni fornite dal
produttore delle stesse, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche
dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee deve essere effettuato prima di ogni
montaggio. Oltre a quanto indicato dal costru ttore delle stesse strutture allestitive,
tendostrutture o opere temporanee costituiscono un pertinente riferimento, per quanto
applicabili, le indicazioni contenute nell’Allegato XIX del d.lgs 81/08.
 
6   Requisiti formativi
Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazio ne e l’informazione di cui agli articoli 36 e 37
del d.lgs 81/08. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui
all’Accordo Stato-Regioni e provincie Aut onome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Per ogni evento devono essere identificate le attr ezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome
di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di
formazione/addestramento obbligatori specifici per certe categorie di la voratori del settore fieristico.
 
Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)


Fermi restando gli obblighi di formazione ed addes tramento specifici previsti dall’articolo 77,
comma 4, lettera h) del d.lgs 81/08, l’utilizzo dei di spositivi di protezione individuale
anticaduta richiede uno specifico addestramento ai  sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera
a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all’Allegato XXI del d.lgs 81/08 è considerata assolvimento a tale obbligo. Palchi per spettacoli ed eventi similari 


78  Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza 
I lavoratori designati per i compiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/08,
ricevono adeguata e specifica formazione secondo  l’articolo 37, comma 9 del medesimo
decreto.

 Formazione e addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari 
L’utilizzo di attrezzature che richiedono c onoscenza e responsabilità particolari, ad esempio
piattaforma di lavoro mobile elevabile o carrello elevatore semovente con conducente,
richiede una specifica formazione di cui all’Ac cordo Stato Regioni e provincie Autonome di
Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Formazione e addestramento al montaggio di ponteggi prefabbricati 
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggi o di ponteggi prefabbricati sono soggetti agli obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del d.lgs 81/08. 

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