Sicurezza e Normativa per Palchi e Pedane: cosa cambia sopra e sotto gli 80 cm di altezza?
Quando si installa un palco, una pedana o una passerella, anche per pochi giorni, è fondamentale conoscere gli obblighi di legge legati alla sicurezza strutturale e alla prevenzione delle cadute dall’alto.
Un parametro spesso sottovalutato ma cruciale è l'altezza da terra della struttura, in particolare il superamento della soglia degli 80 cm.
In questo articolo facciamo chiarezza su quali adempimenti sono richiesti, a seconda dei casi, e a chi spettano. L’obiettivo è aiutare enti pubblici, insegnanti scolastici e allestitori fieristici a operare nella piena conformità normativa.
La normativa di riferimento
Le strutture modulari temporanee – tra cui palchi, pedane, torri e americane – rientrano nel campo d’azione del:
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro
- Circolari e linee guida VVF per eventi pubblici
- Regolamenti comunali o SUAP
- Norme UNI EN, come la EN 13814 (sicurezza strutture temporanee), EN 1090 (strutture in acciaio/alluminio) e UNI EN ISO 20121 (gestione sostenibile eventi)
Palchi e pedane con altezza ≤ 80 cm
In generale, per strutture con altezza inferiore a 80 cm da terra:
- Non è obbligatoria l’installazione di parapetti o protezioni anticaduta
- Non si richiede collaudo statico, salvo casi eccezionali
- Possono essere montate senza relazione tecnica strutturale da un ingegnere
Tuttavia:
In ambienti scolastici, con bambini o persone disabili, è fortemente raccomandato adottare accorgimenti per prevenire le cadute, anche con quote inferiori.
L'accesso deve avvenire tramite rampe o scalini antisdrucciolo, stabili e con eventuale corrimano.
Alcuni regolamenti comunali o locali possono comunque richiedere parapetti già sopra i 50 cm, specie se aperti al pubblico.
Palchi con altezza > 80 cm: obblighi e responsabilità
Superata la quota di 80 cm, la pedana o il palco è considerata a rischio caduta dall’alto, con obbligo di protezioni perimetrali e maggiori adempimenti tecnici.
Cosa prevede la legge?
1. Parapetti a norma
- Altezza minima: 1 metro
- Composizione: corrimano superiore, corrente intermedio, fermapiede (min. 15 cm)
- Devono essere stabili, non rimovibili facilmente dal pubblico
2. Accessi sicuri
- Scale con corrimano, pedate antiscivolo
- Rampe per accessibilità disabili se previste
3. Documentazione tecnica
- Relazione statica redatta da tecnico abilitato (ingegnere o architetto)
- In caso di utilizzo con presenza di pubblico: collaudo strutturale obbligatorio
4. Sicurezza lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Se l’allestimento è effettuato da terzi: serve POS (Piano Operativo Sicurezza)
- In caso di cantiere articolato, può essere richiesto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
5. Eventi pubblici e spettacoli
- Può essere richiesto il parere dei Vigili del Fuoco (VVF) o una SCIA per agibilità temporanea
- Alcuni Comuni richiedono certificato di conformità CE della struttura modulare (es. UNI EN 1090)
Esempi pratici per i nostri clienti
- Scuole e istituti scolastici: un palco da 70 cm per spettacolo teatrale scolastico può non richiedere parapetti, ma se destinato a bambini o personale in movimento, è consigliabile dotarlo di sponde laterali
- Enti pubblici: per un palco comunale da 1 m in piazza durante una cerimonia ufficiale è obbligatorio installare parapetti e predisporre la documentazione tecnica
- Allestitori fieristici: passerelle o pedane sopra gli 80 cm (es. per esposizione auto o sfilate) richiedono protezioni laterali, collaudo statico e accessi in sicurezza
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